La normativa

In Italia, la legge di riferimento principale è il DL 101/2020, 

Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101

  • prevede il campionamento periodico del gas radon per le attività commerciali e i luoghi di lavoro in genere, tutti gli edifici ad uso residenziale. La novità della normativa gas radon va quindi a interessare anche la casa.
  • ha abbassato i limiti tollerati di concentrazioni di gas radon
  • ha introdotto il monitoraggio radon, sia per la presenza di gas radon in casa che per i luoghi di lavoro.

I livelli massimi di riferimento in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria sono:

  1. ) 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti
  2. ) 200 Bq/m3 per abitazioni costruite dopo il 31/12/2024
  3. ) 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro
  4. ) il livello di riferimento dell’esercente è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.

Considerando che, la valutazione della dose, è un argomento molto articolato, contattare un esperto certificato per il gas Radon per chiedere maggiori informazioni è il primo passo da compiere.

Premesso quanto sopra, va considerato che il termine per il primo campionamento radon nelle aree prioritarie prevede per il radon scadenze identificate nella data del 24/07/2022 e che la normativa radon comporta degli adempimenti per i piani interrati luoghi di lavoro e la richiesta deroga ATS locali seminterrati individuando turni di lavoro specifici e un aggiornamento della valutazione dei rischi aziendale.

Si precisa che la normativa gas radon fa scattare sul gas radon obblighi per l’esercente, specificando che il monitoraggio radon, deve avvenire entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e dovrà verificare le scadenze se la concentrazione di attività radon sarà:

  • < 300 Bq/m3. In tal caso occorrerà ripete le misurazioni ogni 8 anni
  • >300 Bq/m3. Qui occorrerà ridurre la Concentrazione di attività radon il più possibile, avvalendosi agli esperti in risanamento radon entro 2 anni. Sarà necessario verificarne l’efficacia ripetendo le misurazioni ogni 4 anni dopo il risanamento.

La normativa radon al titolo XVI prevede sanzioni radon di carattere penale con ammenda da 2.000,00 a 15.000,00 € o con l’arresto da 1 a 6 mesi.

Per l’esercente di attività, nei luoghi di lavoro, il regime sanzionatorio viene applicato per la mancata:

  • misura del radon entro i termini previsti
  • bonifica del radon entro i termini e con le modalità previste dall’esperto in risanamento


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